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Testamento

Il testamento è un documento che riveste grande importanza per il diritto e deve essere posto in essere con la dovuta informazione e con le dovute cautele, al fine, da un lato, di evitare l’invalidità del testamento stesso e, dall’altro lato, di conseguire gli effetti che siano voluti dal testatore nei limiti di legge.

Per tali motivi in materia testamentaria il ruolo del notaio è di assoluto rilievo:
– in occasione della redazione del testamento, poiché il notaio non solo può fornire tutte le informazioni necessarie ad evitare l’invalidità del testamento ma è il soggetto legittimato dalla legge a ricevere il testamento pubblico, e può comunque portare a conoscenza delle varie opportunità offerte dalla legge per regolare la successione ereditaria;
– a seguito del decesso, poiché il notaio provvede alla pubblicazione dei testamenti olografi lasciati dal defunto, alla registrazione del testamento pubblico e, in ogni caso, può informare dettagliatamente sull’operatività concreta delle regole ereditarie applicabili al caso specifico.

 

La legge prevede diverse forme di testamento:

  • Il testamento olografo;
  • Il testamento pubblico;
  • Il testamento segreto.

 

 

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. Il testamento olografo, pertanto, può essere predisposto autonomamente da un soggetto, anche non in presenza del notaio.

Il testamento olografo presenta il vantaggio di poter essere predisposto anche senza la presenza del notaio, ma non offre adeguate garanzie di conservazione, potendo essere smarrito o distrutto, e può risultare addirittura invalido, nel caso in cui non sia redatto secondo quanto previsto dalla legge. Non è infrequente, infatti, nella prassi, che sorgano gravi problemi in presenza di testamenti redatti senza l’ausilio di un tecnico del diritto.

Il testamento pubblico ed il testamento segreto, invece, richiedono l’intervento del Notaio.

Data la secondaria importanza del testamento segreto, si farà qui riferimento al solo testamento in forma pubblica.

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni; è, in altri termini, un atto notarile vero e proprio. Quando si pone in essere un testamento pubblico il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è scritta dal notaio stesso. Il notaio dà, poi, lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Il testamento pubblico contiene l’indicazione del luogo, della data di ricevimento del testamento stesso e l’ora della sottoscrizione, e deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

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