Le società cooperative sono enti tutelati a livello costituzionale: l’art. 45 della Costituzione infatti recita che “la Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”.
Nelle cooperative assume un rilievo predominante la funzione sociale, che consiste nell’attuazione di un decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e, contestualmente, nella maggiore e più equa diffusione del risultato utile della produzione stessa.
Sulla base della norma costituzionale dell’art. 45 si è sviluppata la legislazione di sostegno per le cooperative (cosiddetta legge Basevi d.lg. c.p s. 14.12.1947, n. 1577; vedi la riforma operata con la legge 31.1.1992, n. 59).
In generale, le cooperative perseguono uno scopo mutualistico, e non invece lo scopo di lucro che connota le società di capitali. Lo scopo mutualistico consiste nella gestione di un servizio in favore dei soci, i quali sono i destinatari elettivi, ma non esclusivi, dei beni o dei servizi messi a disposizione dalla cooperativa, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in conseguenza dell’eliminazione, nel processo di produzione e distribuzione, dell’intermediazione di altri imprenditori.
I soci di una cooperativa devono appartenere ad una determinata categoria ed avere una particolare identità e affinità di interessi. Essi sono i destinatari del cosiddetto vantaggio mutualistico, che è caratterizzato da due elementi essenziali: la prestazione nei confronti del socio di beni o servizi da parte della cooperativa e il vantaggio economico, sotto forma di risparmio di spesa o di aumento di retribuzione, che il socio si procura avvalendosi delle prestazioni delle società con normali rapporti di scambio ovvero prestando la propria attività lavorativa a favore della società.
Infatti, tra società cooperativa e socio si instaura un duplice ordine di rapporti: il rapporto societario, che consiste nella partecipazione all’organizzazione comune, e distinti molteplici rapporti cosiddetti mutualistici, ovvero rapporti di scambio o di lavoro, disgiunti dal rapporto societario.
Ne consegue che i soci sono destinatari, oltre che di una delimitata percentuale di utili, dei ristorni, che sono rappresentati da somme periodicamente distribuite dalla cooperativa in proporzione non al capitale investito, ma alla quantità di scambi di prestazioni intercorse tra socio e cooperativa in un certo periodo.
L’esercizio di un’impresa commerciale non è inconciliabile con lo scopo mutualistico dell’impresa cooperativa, che può pertanto operare anche coi terzi, esercitando in tal modo attività commerciale a scopo di lucro, indipendentemente dal fine mutualistico perseguito in base a disposizioni statutarie.
Lo scopo mutualistico, infatti, può avere gradazioni diverse, consistenti o nella mutualità pura, caratterizzata dalla mancanza assoluta di scopo di lucro, ovvero nella mutualità spuria, che consente all’impresa di essere operativa, oltre che con i soci, anche con i terzi a scopo di lucro.
La realizzazione dello scopo mutualistico è comunque assicurata dalla previsione nello statuto di un limite percentuale alla distribuzione degli utili, dal divieto di distribuzione di riserve e dall’obbligo di destinare almeno il trenta per cento degli utili netti annuali a riserva legale, qualunque sia l’ammontare da questa già raggiunto.
A differenza delle società di capitali per le società cooperative vige il principio della cosiddetta “porta aperta” in tema di capitale; il che comporta che non sia necessario un capitale sociale minimo, e che l’ingresso e l’uscita dei soci non richiedano una modifica delle norme statutarie. Sempre in tema di soci, per le assemblee è in linea di principio previsto il sistema di voto cosiddetto “capitario”; salvo la possibilità di limitate eccezioni infatti ogni socio ha diritto ad esprimere in assemblea un voto, qualunque sia la quota di capitale posseduta.
L’emanazione della recente riforma delle società ha comportato in tema di cooperative numerose novità, ma tra queste merita sicuramente di essere citata quella che vede contrapporsi due fondamentali categorie di tale tipo di enti: ossia le società cooperative a mutualità prevalente, e quelle prive di una marcata connotazione mutualistica. Le differenze involgono sia la disciplina applicabile che i requisiti e gli adempimenti richiesti. Questi ultimi appaiono infatti ben più gravosi nelle cooperative a mutualità prevalente, ma nei loro confronti operano da contraltare maggiori agevolazioni, di tipo fiscale e non solo.
Inoltre scompare la distinzione tra cooperative a responsabilità limitata e illimitata. Le società cooperative comportano sempre la limitazione della responsabilità dei soci, e ad esse si applicano le norme previste dal Codice Civile per le società cooperative, la legislazione speciale e, in via residuale, la disciplina della società per azioni. Ove ricorrano determinati requisiti di legge, si consente ai soci di scegliere, in quanto compatibile, l’applicazione delle norme dettate per la società a responsabilità limitata (detta adozione risulta invero obbligata ove la società abbia meno di nove soci, ma in tal caso i soci devono essere comunque almeno tre e tutte persone fisiche). Vi è da notare la grande novità dell’esistenza di un rinvio generale, pur nei limiti della compatibilità, ad un tipo di base, che, in assenza di diversa previsione, è la s.p.a., rinvio generale che, tuttavia, pone dei problemi peculiari che solo un professionista attento può risolvere.
Ulteriori novità sono state dettate in tema di partecipazioni, soci finanziatori, recesso ed esclusione, assemblee e rappresentanza, amministrazioni e controlli, ristorni, bilancio e riserve, trasformazione, scioglimento e devoluzione, nonché in altri numerosi ambiti.